Revoca amministratore di condominio : ecco come fare : La revoca dell’amministratore, è una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini.
In via ordinaria è di competenza dell’assemblea, e si verifica con la maggioranza calcolata in base il valore delle quote di proprietà (millesimi) oppure con le direttive previste dal regolamento di condominio se differenti e legittime.
Revoca amministratore di condominio
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea.
Può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, cioè in circostanze di gravi irregolarità.
In quest’ultimo caso, la revoca dell’amministratore di condominio può anche essere chiesta da un solo condomino.
Il riferimento normativo è l’articolo 1129 del codice civile, che annuncia anche le regole per il pagamento delle spese legali, che il singolo proprietario può addebitare al condominio, il quale a sua volta può addebitarle all’amministratore revocato.
Come si revoca amministratore
La legge decide che l’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e, in caso di mancata revoca, si intenderà rinnovato per un altro anno.
Tuttavia, i condomini possono sempre disporre la revoca dell’amministratore con le modalità annunciate nel regolamento di condominio.
Se invece, il regolamento non disciplina la revoca dell’amministratore serve una delibera favorevole dell’assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresenti come minimo la metà del valore dell’edificio.
Altresì la revoca può però essere disposta dall’autorità giudiziaria su richiesta anche soltanto di uno dei condomini se ricorrono alcuni dei gravi motivi stabiliti dalla legge.
Si tratta di circostanze in cui l’amministratore non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere l’incarico o ha commesso pesanti irregolarità nel corso del suo mandato.
Articolo di legge 1129
Per quanto riguarda le gravi irregolarità, il fondamentale articolo in materia è il 1129 “nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore”.
La legge, il suddetto articolo 1129c.c., individua una serie di “giuste cause” per le quali si può revocare l’incarico:
- – l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge
- – la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea
- – la mancata apertura ed utilizzazione del conto di corrente condominale
- – la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- – qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
- – l’inottemperanza agli obblighi circa la tenuta dei registri condominiali: anagrafe, contabilità, nomina/revoca amministratore e verbali.
- – l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati circa i propri dati anagrafici, professionali e del codice fiscale
In questo caso si può “mandare via” l’amministratore perché non ha rispettato le norme. L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non potrà più essere nominato dall’assemblea.