La polizza contro la perdita dell’impiego o del lavoro tutela il lavoratore dall’incapacità di pagare le rate di un mutuo ipotecario o di un prestito se perde il posto di lavoro. Il costo dipende dalla probabilità di perdere il posto di lavoro. E’ minore per i dipendenti statali e maggiore per quelli che lavorano in aziende private, soprattutto se sono di piccole dimensioni.
Le tipologie di polizze contro la perdita del posto di lavoro
Per proteggersi contro la perdita del posto di lavoro, si può prevedere:
- Una polizza che prevede la copertura del debito residuo nel momento della perdita dell’impiego. In questo caso l’assicurazione non rimborsa il mutuatario, ma l’ente che ha erogato il mutuo, pertanto essa può poi rivalersi sul mutuatario. Il capitale rimborsato è pari al debito residuo tolte le somme che l’azienda deve al dipendente (es. TFR).
- Una clausola sul contratto di mutuo che dà la possibilità di interrompere temporaneamente il pagamento delle rate un certo numero di volte durante l’intera vita del mutuo.
Le polizze contro la perdita del posto di lavoro vengono sottoscritte a persone in possesso di un regolare rapporto di lavoro e rimborsano le rate solitamente per un periodo sufficiente a ritrovare un’occupazione.
Il premio non viene pagato se:
- il lavoratore si licenzia;
- il lavoratore viene licenziato per giusta causa.
Una polizza contro la perdita del posto di lavoro aumenta la probabilità che l’istituto di credito elargisca il finanziamento qualora i requisiti non fossero ottimali (ad esempio se il mutuo viene richiesto da un lavoratore atipico).
Come avvengono i rimborsi in una polizza contro la perdita del posto di lavoro
Esse rimborsano tutto o parte del debito residuo in questo modo:
- Caso di invalidità totale o permanente: completo rimborso del debito residuo.
- Caso di ricovero ospedaliero per gravi malattie, inabilità temporanea e totale al lavoro o perdita di impiego per cause non legate al lavoratore: rimborso di un numero massimo di rate.
Quando non avviene il risarcimento danni
Riguardo alla copertura dell’invalidità, ci sono una serie di eventi che non prevedono la copertura assicurativa. Essi sono:
- attività sportive rischiose (paracadutismo, pugilato, alpinismo, ecc…);
- guida di qualsiasi veicolo senza le regolari abilitazioni;
- attività di sport estremi (arrampicata, sci estremo, bungee jumping, ecc…);
- competizioni e gare abusive su veicoli a motore;
- danni da eventi naturali come alluvioni, inondazioni, frane, terremoti, ecc…
- danni causati dall’abuso di alcool e psicofarmaci;
- autolesionismo e conseguenze dovute ad atti di suicidio;
- guerra e atti di terrorismo;
- danni da radiazioni ionizzanti;
- malattie derivanti da interventi di chirurgia estetica, diete dimagranti, intossicazioni da alcool e droghe, AIDS.
Riguardo la perdita dell’impiego, il risarcimento non avviene nei seguenti casi:

polizza contro la perdita posto di lavoro
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento tra persone aventi un grado di parentela;
- licenziamento per motivi legati al rendimento professionale o per provvedimento disciplinari;
- licenziamento per età pensionabile raggiunta;
- perdita del lavoro e successivo periodo di cassa integrazione;
- la perdita del lavoro risulta da un contratto non rinnovato a tempo determinato o a collaborazione occasionale/a progetto;
- in caso di lavoro in nero o irregolare secondo la normativa vigente.